Descrizione
Requisiti del richiedente
Attenzione! La normativa in tema di circolazione e soggiorno prevista per i cittadini comunitari si applica anche ai cittadini degli Stati aderenti al cd. “Spazio europeo” (Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, Liechtenstein, San Marino, Andorra, Città del Vaticano, Islanda).
Al cittadino comunitario che intende rimanere in Italia per più di 3 (tre) mesi è riconosciuto il diritto al soggiorno, a patto che rientri in uno dei seguenti casi:
- è lavoratore dipendente o autonomo in Italia;
- non è lavoratore, ma dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita’ principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare di un cittadino dell’Unione Europea già regolarmente soggiornante in Italia.
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in originale, legalizzata e tradotta in lingua italiana.
Il cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno in Italia quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale (in tale ipotesi, salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito);
e) è donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, purché riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo (non inferiore a 3 mesi) dopo il parto (sentenza C.G.C.E. C-507/12).
Al cittadino comunitario che possegga tutti i requisiti per soggiornare regolarmente in Italia per periodi superiori ai 3 mesi (si vedano le casistiche elencate in precedenza) può essere rilasciata un’attestazione di soggiorno.
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 (cinque) anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate.
Attenzione! Il diritto al soggiorno permanente viene conservato: in caso di assenze dal territorio italiano che non superino complessivamente i sei mesi l’anno; in caso di assenze di durata superiore ai sei mesi l’anno, per l’assolvimento di obblighi militari ovvero per assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi.
Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni normalmente previsti nei seguenti casi:
- lavoratore subordinato o autonomo che cessa l’attività al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all’età è considerata soddisfatta quando l’interessato ha raggiunto i 60 anni);
- lavoratore subordinato posto in condizione di prepensionamento, purché abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
- lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni e che cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
- lavoratore che, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
- Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
- il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
- il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.
Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino comunitario, ha diritto al soggiorno permanente.
I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente, acquistano essi stessi, automaticamente, il medesimo diritto, a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorno permanente dei genitori.
Modalità della richiesta
– Per l’attestazione di soggiorno:
Se la richiesta è contestuale alla richiesta di iscrizione anagrafica, non serve presentare ulteriore documentazione; l’attestato viene rilasciato, a richiesta, in sede di conferma dell’iscrizione anagrafica.
Se la richiesta è successiva alla richiesta di iscrizione anagrafica, è necessario provvedere a una nuova verifica dei requisiti previsti dalla legge vigente per la regolarità del soggiorno.
Si precisa che:
- l’attività lavorativa subordinata può essere dimostrata esibendo (alternativamente): il contratto di lavoro; la comunicazione di assunzione inviata al centro per l’impiego (all’INPS per i collaboratori domestici); l’ultima busta paga;
- l’attività lavorativa autonoma può essere dimostrata esibendo (alternativamente): iscrizione alla Camera di Commercio; iscrizione in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo;
- il possesso di sufficienti risorse economiche può essere dimostrato esibendo documentazione idonea o anche autodichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (vd. modulo di auto-dichiarazione). L’Ufficio si riserva di verificare l’esistenza, la legittimità, l’entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse possono consistere in entrate periodiche oppure in un capitale accumulato. Il parametro di valutazione della sufficienza delle risorse economiche è rappresentato dal reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare;
- la titolarità di idonea copertura assicurativa (o l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale) deve essere dimostrata esibendo idonea documentazione (se straniera, debitamente tradotta e legalizzata);
- la partecipazione a corsi di studi o corsi formativi/professionali deve essere dimostrata esibendo idonea documentazione di iscrizione.
La richiesta delle attestazioni – che deve essere in regola con le prescrizioni di legge in materia di assolvimento dell’imposta di bollo (vd. paragrafo “costi”) – può essere presentata:
– per raccomandata all’indirizzo: “Comune di Volpago del Montello – Uffici Demografici – Piazza Ercole Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV);
– di persona, presentandosi presso lo sportello degli Uffici Demografici in orario di apertura al pubblico;
– per via telematica, agli indirizzi: volpago@pec.comunevolpago.it; anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni (alternative):
– che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante e dei maggiorenni componenti il nucleo familiare siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice; oppure
– che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; oppure
– che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; oppure
– che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
Iter e tempistiche della procedura
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale d’Anagrafe, che, esaminata la completezza della documentazione fornita e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, rilascia le attestazioni entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
Costi
Le richieste e le attestazioni, per legge, devono essere in carta bollata (D.P.R. n. 642/1972).
Sono dovute:
-una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta;
-una marca da bollo da € 16,00 per ogni attestazione rilasciata;
-€ 0,52 in contanti a titolo di diritti di segreteria per ogni attestazione rilasciata.
Attenzione! il richiedente deve preventivamente munirsi delle marche da bollo acquistandole negli esercizi autorizzati: l’Ufficio Anagrafe non vende valori bollati.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; L. 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Informazioni
Per richiedere informazioni: anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
Riferimenti e contatti
Ufficio: Anagrafe
Referenti: Meri Facchin, Ilaria Garbuio, Valentina Lacquaniti, Nica Zanatta
Responsabile: dott.ssa Angela Tibolla
Indirizzo: Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono: +39 0423 873410
Pagina aggiornata il 23/07/2024