La zona collinare del Montello, dalla mezzeria della strada statale n. 248 Schiavonesca Marosticana all’alveo demaniale del fiume Piave, è stata dichiarata area di notevole interesse pubblico con DM 14/04/1975, ai sensi della L. 1497/39, art. 1, commi terzo e quarto. Tale norma è stata abrogata e ora e il bene risulta vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136 co. 1 lett. c) e d).
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, pertanto hanno l’obbligo di presentare il progetto degli interventi che intendano intraprendere e non possono iniziare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione.
La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio e non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria
Descrizione
Sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria:
- gli interventi non compresi nell’elenco di cui all’art. 149 del D. Lgs. 42/2004;
- gli interventi non esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’Allegato A al DPR 31/17. Si ricorda che alcuni punti non sono applicabili ai beni vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136 co. 1 lett. c) e d). Per gli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di rivestimento a cappotto sul fronte esterno degli edifici, l’esenzione di cui al punto A.2 non può essere applicata agli edifici realizzati prima del 1945, per i quali sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B.3, come chiarito dalla Circolare n. 4 in data 04/03/2021 del Ministero della Cultura – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- gli interventi non soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell’Allegato B al DPR 31/17.
Procedimento
Articolo 146 del D. Lgs. 42/2004.
La domanda di Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria deve essere inoltrata in modalità telematica attraverso il portale Unipass, all’interno del quale sono elencati i riferimenti normativi e la documentazione necessaria.
Il procedimento prevede l’acquisizione del parere del soprintendente, con formazione del silenzio-assenso decorsi inutilmente sessanta giorni, e si conclude con il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica.
Autorizzazione Paesaggistica Semplificata
Descrizione
Sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica Semplificata gli interventi previsti dall’Allegato B al DPR 31/17.
Si ricorda che alcuni punti dell’Allegato B non sono applicabili ai beni vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 136 co. 1 lett. c) e d).
Per gli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di rivestimento a cappotto sul fronte esterno degli edifici, l’esenzione di cui al punto A.2 non può essere applicata agli edifici realizzati prima del 1945, per i quali sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui al punto B.3, come chiarito dalla Circolare n. 4 in data 04/03/2021 del Ministero della Cultura – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.
Procedimento
Articolo 11 del DPR 31/17.
La domanda di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata deve essere inoltrata in modalità telematica attraverso il portale Unipass, all’interno del quale sono elencati i riferimenti normativi e la documentazione necessaria.
Il procedimento prevede l’acquisizione del parere del soprintendente, con formazione del silenzio-assenso decorsi inutilmente venti giorni, e si conclude con il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica.
Pagina aggiornata il 24/07/2024