Ordinanza Regione del Veneto n.156 del 24 novembre 2020

Pubblicata il 25/11/2020

💢CORONAVIRUS💢
Ordinanza Regione del Veneto n.156 del 24 novembre 2020 con effetto dal 26 novembre 2020 al 4 dicembre 2020
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

😷Mascherina
Obbligatorio uso della mascherina fuori casa (eccezione bambini, chi svolge attività sportiva, persone con patologie). L'abbassamento momentaneo per bevande o tabacchi limitato alla consumazione e nel rispetto della distanza di un metro sia seduti o in piedi.

🏃Sport
Consentita l'attività sportiva presso parchi pubblici, aree verdi, rurali o periferiche nel rispetto della distanza di almeno due metri. L'attività motoria, come le passeggiate, a un metro di distanza. Escluse queste attività da località turistiche e centri cittadini.

🍞Negozi di alimentari
Accesso consentito a una persona per nucleo familiare (salvo minori e persone con disabilità).

🍅Mercati
Divieto di mercati all'aperto se non nei comuni che prevedono un piano dei sindaci: perimetrazione o delimitazione o cartelli, per convogliare accesso e uscita dei cittadini. Controllo su presenze e prevenzione di affollamenti. Sorveglianza pubblica o privata.

🧓Fascia per gli anziani
Raccomandato di riservare l'accesso agli esercizi di media e grande vendita alle prime due ore del mattino agli anziani.

🍻Seduti
Dalle 15 fino alla chiusura l'attività di somministrazione di cibo e bevande si svolge esclusivamente con clienti seduti. Vietata consumazione bevande e alimenti in area pubblica.

🍽️Menù e buffet vietati
Somministrazione alimenti e bevande, gli esercizi devono rispettare le linee guida del Dpcm 3-11-2020, con menù digitale o supporto usa e getta cartaceo. Vietata ogni forma di buffet. Distanza di almeno un metro e su ogni tavolo non più di 4 soggetti non conviventi. Mascherina per ogni spostamento nel locale. Liquido igienizzante in entrata, sui tavoli e nei bagni.

🍫Asporto
Consegne a domicilio fortemente consigliate.

🏠Negozi: ingressi contingentati in modo molto dettagliati gli ingressi nei negozi. In tutti i negozi singoli o nei centri e parchi commerciali possono entrare al massimo:
- fino a 40 mq, può entrare 1 cliente alla volta;
- fino a 250 mq, possono entrare 1 cliente ogni 20 mq;
- sopra i 250 mq, 1 cliente ogni 30 mq.
Nelle code di attesa va rispettato il distanziamento di almeno un metro (il gestore è responsabile anche delle code). Il gestore è obbligato ad apporre all'ingresso appositi strumenti o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite, e garantisce tramite vigilanza o contapersone il  rispetto della norma. In caso di non rispetto della norma il negozio viene chiuso.

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. 

Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

💉Medici di medicina generale
Pediatra e medico di base diventano ufficiali di sanità pubblica per il Covid. Non faranno solo i tamponi ma potranno anche prescrivere la quarantena che è valida ai fini Inps.

🌎Tutti dettagli al seguente link: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=434956

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