Cambio di residenza del cittadino extracomunitario

 Descrizione

Iscrizione anagrafica di cittadino extracomunitario.

Requisiti del dichiarante

I cittadini stranieri non comunitari soggiornanti da oltre 3 (tre) mesi sul territorio italiano devono richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione del Comune ove dimorano abitualmente.
Per ottenere l’iscrizione anagrafica, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono dimostrare di essere in possesso del permesso o carta di soggiorno, che attesta la regolarità del soggiorno in Italia. Le richieste di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini extracomunitari in attesa del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno verranno comunicate alla Questura e alla Prefettura territorialmente competenti, per le verifiche del caso.

Modalità della dichiarazione

La dichiarazione anagrafica deve essere resa utilizzando il modulo scaricabile qui.
 Il modulo deve essere compilato in stampatello maiuscolo leggibile, sottoscritto dal dichiarante e dagli eventuali altri componenti maggiorenni del nucleo familiare e corredato di fotocopie (o scansioni fronte-retro se si procede all’invio telematico della dichiarazione) di:

A. documenti indicati nell’
allegato A alla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 27 aprile 2012, n. 9:

   -    se in possesso di permesso di soggiorno:
  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso, quando richiesto;
  • permesso di soggiorno in originale e in corso di validità (per il dichiarante e per ogni altro familiare che richieda l’iscrizione anagrafica - il cittadino extracomunitario che abbia compiuto 14 anni deve possedere un proprio permesso di soggiorno);
    -    se in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno:
       (Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)
  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso, quando richiesto;
  • fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
  • ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.
 -    se richiedente l’iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato:
      (Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007):
  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
  • copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione;
  • ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
  -   se richiedente l’iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare:
      (Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;
  • visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";
 Attenzione! Se il familiare è già entrato in Italia con un altro tipo di visto di ingresso, sarà necessario attendere il rilascio del permesso di soggiorno.
  • ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
  • copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
 Attenzione! Il familiare cittadino extracomunitario di un cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta; basterà esibire la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per un familiare di cittadino U.E.

  -   se il richiedente l’iscrizione anagrafica è un minore extracomunitario
    in attesa di adozione:
      (Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
  • passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;
  • copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.
B. documentazione comprovante il titolo a dimorare nell’immobile (proprietà; locazione; comodato; eventuale assenso dell’avente diritto);

C. in caso di trasferimento della residenza del minorenne, è necessario l’assenso di colui che esercita la potestà genitoriale, se costui non ha trasferito la propria residenza insieme al minore;

D. in caso di trasferimento della residenza con ingresso in un nucleo familiare già residente, deve essere compilato l’assenso all’ingresso in famiglia;

E. per la dimostrazione dei rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, deve essere esibita idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere:
  • tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero;
  • in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.
 
La documentazione di cui all’elenco alfabetico che precede deve essere presentata per tutti i soggetti interessati dalla dichiarazione.
La mancata compilazione dei campi obbligatori (contrassegnati nel modulo da un asterisco), la mancanza delle firme e/o della fotocopia/scansione dei documenti di riconoscimento comportano l’improcedibilità della domanda.
 
La modulistica può essere presentata:
- per raccomandata all'indirizzo: "Comune di Volpago del Montello – Uffici Demografici –  Piazza Ercole Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV);
- di persona, presentandosi presso lo sportello degli Uffici Demografici in orario di apertura al pubblico;
- per via telematica, agli indirizzi: volpago@pec.comunevolpago.it; anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni (alternative):
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e dei maggiorenni componenti il nucleo familiare siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice; oppure
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; oppure
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; oppure
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.

Iter procedura e tempistiche

La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale d'Anagrafe, che, esaminata la completezza della dichiarazione, verificati i documenti attestanti la regolarità del soggiorno del cittadino straniero extracomunitario ed effettuati gli accertamenti della dimora abituale (anche avvalendosi della Polizia Locale), effettua le registrazioni anagrafiche nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione.

Costi

Il procedimento è gratuito.

Normativa di riferimento

L. 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286; D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Informazioni

Per richiedere informazioni: anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it

Riferimenti e contatti

Ufficio:               Anagrafe

Referenti:          Meri Facchin, Ilaria Garbuio, Valentina Lacquaniti, Nica Zanatta

Responsabile:   dott.ssa Angela Tibolla

Indirizzo:            Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)

Telefono:            +39 0423 873410

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