Provvedimento Conclusivo Unico in ambito di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Il SUAP è definito quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività (articolo 2, comma 1, DPR 160/10).
 
La Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 55 detta procedure urbanistiche semplificate per il procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
 
Sotto l’aspetto urbanistico-edilizio, la L.R. n. 55/2012 prevede 3 tipologie di procedimento:
 
Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (art. 2).
Descrizione
Rientrano in questa tipologia i seguenti interventi:
a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;
b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate.
Procedimento
Procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010.
L’istanza deve essere inoltrata in modalità telematica attraverso il portale Unipass, all’interno del quale sono elencati i riferimenti normativi e la documentazione necessaria.
È facoltà del SUAP indire la conferenza di servizi.
Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
 
Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (art. 3).
Descrizione
Rientrano in questa tipologia gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e, comunque, in misura non superiore a 1.500 mq.
Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo.
Procedimento
Procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010.
L’istanza deve essere inoltrata in modalità telematica attraverso il portale Unipass, all’interno del quale sono elencati i riferimenti normativi e la documentazione necessaria.
È facoltà del SUAP indire la conferenza di servizi.
Sono necessari:
- il parere del Consiglio Comunale;
- la sottoscrizione di una convenzione conforme alle "linee guida" emanate con deliberazione di Giunta Regionale 19 novembre 2013, n. 2045 e di un vincolo di destinazione d'uso e di non frazionamento dell'immobile nei primi due anni dal rilascio dell'agibilità.
Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
 
Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (art. 4).
Descrizione
Rientrano in questa tipologia gli interventi non conformi allo strumento urbanistico generale e non configurabili ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3.
Procedimento
Procedimento unico di cui all'articolo 8 del DPR 160/2010.
L’istanza deve essere inoltrata in modalità telematica attraverso il portale Unipass, all’interno del quale sono elencati i riferimenti normativi e la documentazione necessaria.
Sono necessari:
- la convocazione della conferenza di servizi in seduta pubblica;
- l’acquisizione del consenso dell'ente competente all’approvazione della variante allo strumento urbanistico generale;
- la sottoscrizione di una convenzione conforme alle "linee guida" emanate con deliberazione di Giunta Regionale 19 novembre 2013, n. 2045 e di un vincolo di destinazione d'uso e di non frazionamento dell'immobile nei primi due anni dal rilascio dell'agibilità.
La determinazione favorevole della conferenza di servizi si configura come adozione della variante urbanistica, che sarà depositata per le osservazioni e successivamente approvata dal Consiglio Comunale.
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