Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
L’art. 103 del Decreto Legge  17 marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede che, ai fini del computo dei termini dei procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso  tra  la  medesima data e quella del 15 maggio 2020 (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con Legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37).
Inoltre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31/03/2022 (data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come da Decreto-legge 24 marzo 2022 , n. 24), conservano la loro validità fino al 29/06/2022 (novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).
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