Descrizione
Requisiti del dichiarante
Attenzione! La normativa in tema di circolazione e soggiorno prevista per i cittadini comunitari si applica anche ai cittadini degli Stati aderenti al cd. “Spazio europeo” (Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, Liechtenstein, San Marino, Andorra, Città del Vaticano, Islanda).
Al cittadino comunitario che intende rimanere in Italia per più di 3 (tre) mesi è riconosciuto il diritto al soggiorno, a patto che rientri in uno dei seguenti casi:
- è lavoratore dipendente o autonomo in Italia;
- non è lavoratore, ma dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare di un cittadino dell’Unione Europea già regolarmente soggiornante in Italia.
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in originale, legalizzata e tradotta in lingua italiana.
Il cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno in Italia quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale (in tale ipotesi, salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito);
e) è donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, purché riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo (non inferiore a 3 mesi) dopo il parto (sentenza C.G.C.E. C-507/12).
Al cittadino comunitario che rientra in una delle casistiche elencate in precedenza e che soggiorna in Italia per più di 3 (tre) mesi, si applicano le norme in materia anagrafica vigenti: il soggetto è quindi tenuto a richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune in cui dimora abitualmente, presentando idonea dichiarazione di residenza.
Modalità della dichiarazione di residenza
Il modulo deve essere compilato in stampatello maiuscolo leggibile, sottoscritto dal dichiarante e dagli eventuali altri componenti maggiorenni del nucleo familiare e corredato di fotocopie (o scansioni fronte-retro se si procede all’invio telematico) di:
A. documenti indicati nell’allegato B alla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 27 aprile 2012, n. 9;
- l’attività lavorativa subordinata può essere dimostrata esibendo (alternativamente): il contratto di lavoro; la comunicazione di assunzione inviata al centro per l’impiego (all’INPS per i collaboratori domestici); l’ultima busta paga;
- l’attività lavorativa autonoma può essere dimostrata esibendo (alternativamente): iscrizione alla Camera di Commercio; iscrizione in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo;
- il possesso di sufficienti risorse economiche può essere dimostrato esibendo documentazione idonea o anche autodichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (si veda il modulo di auto-dichiarazione nella sezione “documenti e modulistica” del presente sito). L’Ufficio si riserva di verificare l’esistenza, la legittimità, l’entità e la disponibilità delle risorse, che possono consistere in entrate periodiche oppure in un capitale accumulato. Il parametro di valutazione della sufficienza delle risorse economiche è rappresentato dal reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare;
- la titolarità di idonea copertura assicurativa (o l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale) deve essere dimostrata esibendo idonea documentazione (debitamente tradotta e legalizzata se in lingua straniera);
- la partecipazione a corsi di studi o corsi formativi/professionali deve essere dimostrata esibendo idonea documentazione di iscrizione.
La mancata compilazione dei campi obbligatori (contrassegnati nel modulo da un asterisco), la mancanza delle firme e/o della fotocopia/scansione dei documenti di riconoscimento comportano l’improcedibilità della domanda.
La modulistica può essere presentata:
– per raccomandata all’indirizzo: “Comune di Volpago del Montello – Uffici Demografici – Piazza Ercole Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV);
– di persona, presentandosi presso lo sportello degli Uffici Demografici in orario di apertura al pubblico;
– per via telematica, agli indirizzi: volpago@pec.comunevolpago.it; anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni (alternative):
– che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante e dei maggiorenni componenti il nucleo familiare siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice; oppure
– che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; oppure
– che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; oppure
– che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
Iter e tempistiche della procedura
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale d’Anagrafe, che, esaminata la completezza della dichiarazione, effettua le registrazioni entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione medesima. Gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione. Entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione delle dichiarazioni, l’Ufficio accerta (anche avvalendosi della Polizia Locale) l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione anagrafica.
Costi
Normativa di riferimento
L. 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.
Informazioni
Per richiedere informazioni: anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
Riferimenti e contatti
Ufficio: Anagrafe
Referenti: Meri Facchin, Ilaria Garbuio, Valentina Lacquaniti, Nica Zanatta
Responsabile: dott.ssa Angela Tibolla
Indirizzo: Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono: +39 0423 873410
Pagina aggiornata il 24/07/2024