Nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare.
Il 15 maggio 2021 è entrata in vigore la DGR n. 378 del 30/03/2021, recante le nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare.
Come indicato nell’Allegato B alla DRG n. 244 del 09/03/2021, il Comune di Volpago del Montello rientra nella zona 2 e non più nella precedente zona 3.
L’Allegato A alla DGR 378/21 contiene le disposizioni sulla presentazione dei progetti e sulla procedure di autorizzazione per le zone sismiche e per gli abitati da consolidare, di seguito riassunte.
1) Chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, esclusivamente mediante modalità telematica attraverso il portale Unipass.
I progetti relativi alle opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità sono trasmessi alla Regione. Ai sensi del DPR 380/01, art. 94 bis co. 1 lett. a), sono considerate rilevanti le seguenti opere:
- interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, limitatamente alle località con valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g;
- nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4 dell’art. 93 del DPR 380/2001 è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’art. 65 del DPR 380/2001 e della eventuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 61 del DPR 380/2001.
2) Il deposito dovrà essere costituito dalla seguente documentazione:
- denuncia dei lavori;
- progetto debitamente sottoscritto da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
- dichiarazione del progettista che asseveri, ai sensi del comma 4 dell’art. 93 del DPR 380/2001, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Nel portale Unipass sono disponibili le nuove procedure.
3) Opere rilevanti in zone sismiche – Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori di interventi “rilevanti” di cui all’Allegato A alla DGR 1823/20, senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione di cui all’art. 94 del DPR 380/2001. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di autorizzazione, si intende formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 94 comma 2 bis del DPR 380/2001.
A tal proposito si specifica che le tipologie di interventi di cui al punto 3 dell’allegato “A” della DGR 1823/2020 relativi ad “edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile…” sono quelle riportate nella DGRV 3645/2003 e nel DPCM 3685/2003.
4) Opere di minore rilevanza e prive di rilevanza in zone sismiche – Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, per gli interventi “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza” (rispettivamente definiti dall’allegato B alla DGR 1823/20 e dall’allegato C alla DGR 1823/20), non è necessaria la preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale per l’inizio dei lavori di cui all’art. 94 del DPR 380/2001.
5) Opere relative ad abitati da consolidare – Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione ai sensi dell’art. 61 del DPR 380/2001.
6) Fermo restando il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia, non si procede ad autorizzazione sismica e non è richiesto il preavviso scritto per le varianti che si possono definire non sostanziali di cui all’Allegato D alla DGR 1823/20 in quanto non si introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati con il progetto originario. L’appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni. La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta prima della loro esecuzione e resa disponibile in cantiere; in ogni caso dovrà essere sottoscritta da progettista e Direttore dei lavori e recepita nel certificato di regolare esecuzione o di collaudo finale.
7) Le comunicazioni e gli adempimenti previsti dagli articoli 61, 65, 67, 93 e 94 del DPR n. 380 del 2001 nei confronti della Regione sono effettuati con il deposito della relativa documentazione presso il portale Unipass.
Pagina aggiornata il 24/07/2024