Descrizione
Ai sensi dell’art. 6-bis del DPR 380/01, sono subordinati a CILA gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6 (Attività edilizia libera), 10 (Permesso di Costruire) e 22 (SCIA).
Sono soggetti a CILA anche gli interventi inerenti i vigneti, qualora non comportino movimenti di terra, non richiedano atti autorizzatori da parte del Servizio Forestale Regionale o della Soprintendenza BBAA e non richiedano VINCA.
La CILA può essere finalizzata anche all’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis del DPR 380/01 qualora volta a rappresentare le sole tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del DPR 380/01 che, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato con apposita dichiarazione asseverata.
Ai sensi dell’art. 34-bis co. 3 del DPR 380/01, tale dichiarazione asseverata deve essere allegata gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali ma, qualora si preferisca depositare una rappresentazione dello stato legittimo, potrà essere utilizzata la CILA, allegando obbligatoriamente:
- la rappresentazione dello stato autorizzato;
- la rappresentazione dello stato realizzato;
- la dimostrazione grafica e analitica del rispetto delle tolleranze di cui all’art. 34-bis del DPR 380/01;
- la dichiarazione asseverata di cui all’art. 34-bis co. 3 del DPR 380/01.
Procedimento
Articolo 6-bis del DPR 380/01.
La CILA deve essere inoltrata in modalità telematica attraverso il portale Unipass, all’interno del quale sono elencati i riferimenti normativi e la documentazione necessaria.
Non è previsto il rilascio di alcun provvedimento.
Pagina aggiornata il 02/09/2025