Modalità di dichiarazione
La dichiarazione può essere resa:
– entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita;
– entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
– entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria, è trasmessa all’Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
Se il figlio nasce in costanza di matrimonio è sufficiente che sia un solo genitore a dichiararne la nascita.
– entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita;
– entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
– entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria, è trasmessa all’Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
Se il figlio nasce in costanza di matrimonio è sufficiente che sia un solo genitore a dichiararne la nascita.
Requisiti del richiedente
La dichiarazione di nascita può essere resa anche solo da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
Documentazione da presentare
Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto.
Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
I cittadini stranieri devono presentarsi con il passaporto o documento equipollente in corso di validità.
Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
I cittadini stranieri devono presentarsi con il passaporto o documento equipollente in corso di validità.
Iter procedura
Per effettuare la dichiarazione di nascita presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Volpago del Montello, occorre presentarsi allo sportello, preferibilmente previo appuntamento telefonico.
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale dello Stato Civile.
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale dello Stato Civile.
Costi
Gratuito.
Tempi
La denuncia di nascita deve essere resa:
– Entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuto la nascita;
– Entro dieci giorni dalla nascita, se effettuata presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o di residenza.
Se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Treviso.
– Entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuto la nascita;
– Entro dieci giorni dalla nascita, se effettuata presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o di residenza.
Se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Treviso.
Normativa di riferimento
– Codice Civile artt. 231 e segg.;
– D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 c. 12 legge 127 del 15 maggio 1997;
– D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 – Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente;
– Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
– D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, art. 16.
– D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 c. 12 legge 127 del 15 maggio 1997;
– D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 – Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente;
– Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;
– D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, art. 16.
Informazioni
Se entrambi i genitori sono stranieri, l’attribuzione del cognome e/o del nome, se diversamente regolati rispetto alla normativa italiana, deve essere dichiarata da almeno da uno dei due, in base alla cittadinanza del nato.
I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.
Per richiedere informazioni:
anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.
Per richiedere informazioni:
anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
Riferimenti e contatti
Ufficio: Stato Civile
Referente: Ilaria Garbuio, Valentina Lacquaniti
Responsabile: dott.ssa Angela Tibolla
Indirizzo: Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono: 0423873414 – per informazioni telefoniche
Pagina aggiornata il 24/07/2024