Modalità di dichiarazione
– entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita; in questo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale;
– entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
– entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria, è trasmessa all’Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
Requisiti del richiedente
Il/i genitore/i deve/ono avere compiuto 16 anni.
La dichiarazione può essere effettuata:
– dai genitori congiuntamente, se intendono entrambi riconoscere il figlio;
– dal genitore che intende da solo riconoscere il figlio.
Si sottolinea che la legge italiana consente il rispetto della volontà della madre di non essere nominata.
Il figlio nato fuori del matrimonio può inoltre essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento.
Documentazione da presentare
Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
I cittadini stranieri devono presentarsi con il passaporto o documento equipollente in corso di validità.
Iter procedura
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale dello Stato Civile.
Costi
Gratuito.
Tempi
– Entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è avvenuto la nascita;
– Entro dieci giorni dalla nascita, se effettuata presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o di residenza.
Se la dichiarazione è resa dopo più di dieci giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Viene data segnalazione al Procuratore della Repubblica di Treviso.
Normativa di riferimento
– D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 c. 12 legge 127 del 15 maggio 1997;
– Legge n. 218 del 31 maggio 1995 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
Informazioni
I cittadini stranieri che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un interprete.
Per richiedere informazioni:
anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
Riferimenti e contatti
Ufficio: Stato Civile
Referente: Ilaria Garbuio, Valentina Lacquaniti
Responsabile: dott.ssa Angela Tibolla
Indirizzo: Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono: 0423873414 – per informazioni telefoniche
Pagina aggiornata il 24/07/2024