Normativa e procedura

Normativa e procedura

Normativa

Gli immobili edificati in Via Palladio, Via Sansovino, Via Piranesi, Via Manin e Via Scarpa ricadono nell’area del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e sono soggetti ai vincoli derivanti dalle convenzioni stipulate con il Comune (prezzo massimo di cessione, canone massimo di locazione, …).
Esistono due tipologie:
– immobili edificati in diritto di superficie su terreno rimasto in proprietà del Comune e soggetti ai vincoli derivanti dalla convenzione;
– immobili edificati su terreno in piena proprietà e soggetti ai vincoli derivanti dalla convenzione.

La norma di riferimento è la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni.
La procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà è stata avviata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2008 e successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/04/2008.
Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2020 n. 151 è stata adottata una nuova modalità per la rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, da cui è derivata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/03/2021.

Procedura

Ai sensi dell’art. 31 co. 49-bis della L. 448/98, come modificato dalla L. 136/18, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento.

L’art. 1 del DM 28 settembre 2020 n. 151 (Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, pubblicato in G.U. il 10/11/2020) stabilisce come determinare il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione, applicando la seguente formula:

CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC – ATC)/ADC

CRV     = Corrispettivo rimozione vincoli
Cc. 48  = Corrispettivo risultante dall’applicazione dell’articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998: 60% del valore venale del bene al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell’atto di cessione delle aree
QM      = Quota millesimale dell’unità immobiliare
ADC     = Numero degli anni di durata della convenzione
ATC     = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.

In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:

CRVs = CRV* 0,5

CRVs   = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie

Il corrispettivo totale per la rimozione dei vincoli e per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, pertanto, sarà dato dalla somma dei due precedenti valori CRV + CRVs.

Il vincolo è rimosso per effetto della stipula di una nuova convenzione tra le parti.

Ai sensi dell’art. 2 del DM 151/20, è possibile dilazionare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17/03/2021: 40% al momento del rogito e 60% suddiviso in tre rate semestrali di pari importo, maggiorando il corrispettivo dovuto con l’applicazione degli interessi legali e presentando una garanzia fideiussoria rispondente ai requisiti di cui all’art. 2 del DM 151/20 e al relativo regolamento comunale.

Durata del procedimento

L’art. 10-quinquies della Legge 20/05/2022, n. 51 (Legge di conversione del decreto-legge 21/03/2022, n. 21) dispone che il Comune debba trasmettere il calcolo del corrispettivo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Pagina aggiornata il 24/07/2024

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