L’art. 10-septies del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con Legge 20 maggio 2022, n. 51 (Decreto Ucraina), come modificato dall’art. 4-quater del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 prevede prevede che, per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della presente proroga, sono prorogati di trenta mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai Permessi di Costruire e Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciati fino al 30 giugno 2024 o con SCIA presentate entro la stessa data (30/06/2024), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o provvedimenti di tutela.
Tali disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire per i quali sia già stata accordata una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del DPR 380/01.
La comunicazione deve essere inoltrata in modalità telematica attraverso il portale Unipass, all’interno del quale sono elencati i riferimenti normativi e la documentazione necessaria.
Pagina aggiornata il 24/07/2024