Pubblicazioni di matrimonio

Pubblicazioni di matrimonio

Modalità di richiesta

Per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata ai sensi dell’art. 12, comma 7 del D.P.R. 396/2000, occorre  prendere un appuntamento.
Chi ha già in corso un cambio di residenza o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l’Ufficio dello Stato Civile.
Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all’Anagrafe, rispettivamente del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati.
Il cittadino italiano nato all’estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia e in quale Comune.
E’ consigliabile prenotare il posto, conoscendo la data, per la celebrazione dei matrimoni civili in Comune di Volpago del Montello, che vengono celebrati nei seguenti luoghi:
– Sede Municipale: sala consiliare “Ugo Gobbato”,
– Ex Municipio: sala convegni “sen. Luigi Pastro”,
– “Casa Gobbato” sita in via Sernaglia,
– “Bosco del Falco” sita in via Cesare Battisti n. 25.

Requisiti del richiedente

Le pubblicazioni non possono essere effettuate prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio.
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie per:
– Cittadini italiani di cui almeno uno residente nel Comune di Volpago del Montello, interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
– Stranieri residenti o domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente.
I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile).

Documentazione da presentare

Per richiedere l’appuntamento, portare:
– Carta d’identità in corso di validità (in originale e in fotocopia che resta all’Ufficio),
– Codice fiscale/tessera sanitaria (in originale e in fotocopia che resta all’Ufficio),
– Eventuale procura speciale con allegato documento d’identità in corso di validità,
Inoltre:
– Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco;
– Per i culti acattolici ammessi dallo Stato italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano.
Casi particolari:
– il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni;
– la donna in stato libero da meno di 300 giorni (vedova o matrimonio annullato) necessita dell’autorizzazione del Tribunale;
– la donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare l’Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell’autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
– per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, etc. – art. 87 c.c.), occorre il decreto del Tribunale di autorizzazione al matrimonio.
Il cittadino italiano residente in Italia, che deve sposarsi all’estero in un Paese dove gli viene richiesto il certificato di capacità matrimoniale e il certificato di eseguite pubblicazioni, deve eseguire le pubblicazioni in Italia.
Per gli Stranieri:
occorre presentare:
– Attestazione di nulla osta o
– Certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia (Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, altre ad Italia: Austria, Grecia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Moldova, Spagna, Svizzera, Turchia).
Per i cittadini svizzeri si applicano le norme di cui all’accordo di Berna del 16.11.1966, ratificato con legge 18.03.1968, n. 474.
Per i cittadini austriaci si applicano le norme di cui all’accordo di Vienna del 29.03.1990, ratificato con legge 05.10.19914, n. 330.
Il nulla osta al matrimonio è rilasciato dall’Autorità competente del proprio Paese, tradotto e legalizzato presso il Consolato italiano all’estero, se la normativa dello Stato estero lo permette (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia) o dall’Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Treviso:
http://www.prefettura.it/treviso/contenuti/Legalizzazione_documenti-44598.htm.
Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia) o legalizzati con Apostille (Convenzione dell’Aja).
I cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non residenti in Italia, oltre al nulla osta, devono presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art. 51 del DPR 396/2000.
Il cittadino della Norvegia deve produrre il certificato di nulla osta, ai sensi dell’art. 116 del C.C. italiano, da chiedere alla competente Autorità straniera (Anagrafe del Comune di residenza in Norvegia) contenente i dati prescritti dalla normativa italiana e la dichiarazione che nulla osta al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza del cittadino. La documentazione rilasciata in lingua norvegese dovrà essere tradotta da un traduttore giurato, che ne attesterà anche la conformità all’originale. Le firme del funzionario straniero e del traduttore sui documenti formati all’estero dovranno essere postillate come previsto dalla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961.
Il cittadino della Svezia residente in Svezia deve produrre il nulla osta rilasciato dalla competente Autorità straniera (Anagrafe del Comune di residenza in Svezia). Le firme del funzionario straniero e del traduttore sui documenti formati all’estero dovranno essere apostillate come previsto dalla Convenzione dell’Aja. Se il cittadino svedese è residente in Italia, la richiesta del nulla osta deve essere inoltrata al Consolato o Ambasciata svedese in Italia competente per territorio di residenza.
Il cittadino della Danimarca che intende contrarre matrimonio in Italia, in base alla circolare n.18 del 31.10.2014, deve rivolgersi per il rilascio del nulla osta di cui all’art.116 del C.C. all’autorità d’Anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Danimarca. Su tale documento verrà apposta l’apostille, come previsto dalla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961.
Il cittadino della Polonia deve produrre il nulla osta rilasciato dal capo dell’Ufficio di stato civile polacco esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille. Ai sensi della nuova legge del 25 ottobre 2018 sul Diritto Consolare (G.U. 2018, cpv. 2141) il Certificato attestante che secondo la legge polacca non vi sono impedimenti per contrarre il matrimonio (ossia il nulla osta al matrimonio) può essere rilasciato ai cittadini polacchi sia dall’ufficiale di stato civile in Polonia sia dal Console all’estero.
Il cittadino dell’Ungheria chiederà il rilascio del nulla osta al matrimonio in Italia secondo il modello di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno 11/2013 all’Ambasciata in Roma – Sezione consolare o al Consolato Generale di Milano, che lo rilascerà sulla base di documentazione e dichiarazione del cittadino stesso.
Il cittadino britannico che è residente nel Regno Unito dovrà produrre un “Certificato di non impedimento” rilasciato dall’Autorità locale del paese di provenienza e la sua traduzione, e una “dichiarazione giurata bilingue” resa dagli interessati presso un avvocato  o un notaio britannici. Le firme del funzionario straniero e del traduttore sui documenti formati all’estero dovranno essere apostillate come previsto dalla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961. Per il matrimonio tra un cittadino britannico residente in Galles o in Inghilterra che sposa in Italia un cittadino irlandese, serve il nulla osta dell’Autorità consolare britannica (Circolare n. 6/2013 del Ministero dell’Interno). Il cittadino britannico, se sposa un cittadino irlandese oppure se è residente in uno terzo Stato, può presentare il nulla osta dell’Autorità consolare britannica, le cui firme del funzionario straniero e del traduttore sui documenti formati all’estero devono essere apostillate come previsto dalla Convenzione dell’Aja, oppure il “Certificato di non impedimento” rilasciato del Registry Office britannico, tradotto assieme ad una “Dichiarazione giurata bilingue” resa dall’interessato presso un avvocato o un notaio britannici (Circolare n. 10/2015 del Ministero dell’Interno).
Per il cittadino della Lituania, in base alla circolare n. 2 del 17.01.2014 che intende contrarre matrimonio in Italia, le autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui all’art. 116 del C.C. sono gli Uffici Comunali di Stato civile lituani.
Per il cittadino della Francia, in base alla circolare n. 15 del 21.10.2015, tutti i servizi inerenti lo stato civile sono di competenza della Sezione Consolare a Roma e di conseguenza il Consolato Generale di Francia a Milano non è più competente in materia.
Il cittadino del Messico deve presentare un certificato rilasciato dei “Registri Civili degli Stati messicani” chiamato di “Constancia de Inexistencia de Registro” che attesta lo stato civile della persona e che non risultano registrazioni a nome dell’interessato, con traduzione asseverata ed apostillata (Circolare del Ministero dell’Interno 11/2015).
Il cittadino degli Stati Uniti/Australia deve produrre:
– dichiarazione giurata resa dall’interessato innanzi alla competente Autorità consolare statunitense/australiana in Italia. La firma del funzionario deve essere legalizzata in Prefettura;
– dichiarazione delle Autorità statunitensi/australiane che hanno ricevuto la dichiarazione di cui al punto precedente che certifichi l’identità e la cittadinanza dell’interessato. La firma del funzionario deve essere legalizzata in Prefettura;
– atto notorio (ossia dichiarazione giurata resa da quattro testimoni su richiesta dell’interessato) presso il Consolato italiano negli Stati Uniti/Australia oppure l’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove l’interessato intende chiedere la pubblicazione di matrimonio (nel caso in cui l’interessato si trovi in Italia) dal quale risulti che nulla osta a contrarre matrimonio in Italia, in base alle leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti/Australia.
Per il cittadino della Siria che intende contrarre matrimonio in Italia, in base alla Circolare n. 3 Prot. n. 2496 del 24.01.2014, il nulla osta al matrimonio dovrà essere rilasciato dalla Ambasciata di Siria a Vienna.
Si consiglia comunque di contattare l’Autorità Consolare del proprio Paese in Italia, per informazioni aggiornate.
Per tutti, il nulla osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata, vedova o con matrimonio nullo occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta (o nell’atto notorio in caso di cittadino degli Stati Uniti e dell’Australia), occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta.
N.B.: Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
– nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
– con certificato del proprio Consolato in Italia;
– su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
Lo  straniero che risulta “Rifugiato politico” deve presentare:
– certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;
– copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
– documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
– documento d’identità valido.

Iter procedura

Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:
– entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
– lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d’identità.
L’Ufficiale dello Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria.
Affigge all’Albo Pretorio on line l’atto di pubblicazione consultabile collegandosi al seguente link: https://servizionline.comune.volpago-del-montello.tv.it/mc/mc_matri_p_ricerca.php?x=.
Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l’Ufficio rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco.
La competenza dell’atto finale spetta all’Ufficiale di Stato Civile.

Costi

Occorre presentarsi con:
a) 1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi i nubendi sono residenti nel Comune di Volpago del Montello,
b) 2 marche da bollo, ognuna da € 16,00, se uno degli sposi è residente in altro Comune.
In caso di celebrazione del matrimonio con rito civile in altro Comune o con riti appartenenti a culti acattolici occorre una ulteriore marca da bollo da € 16,00.

Tempi

Le pubblicazioni vengono affisse on-line sul sito web del Comune di Volpago del Montello per 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni.

Informazioni

Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dall’eseguita pubblicazione.
Scelta del regime patrimoniale.
La scelta del regime patrimoniale di Separazione dei beni (art. 162 c.c.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
1. all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 c.c.).
Per richiedere informazioni:

anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it

Riferimenti e contatti

Ufficio: Stato Civile
Referente: Ilaria Garbuio, Valentina Lacquaniti
Responsabile: dott.ssa Angela Tibolla
Indirizzo: Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono: 0423873414 – per informazioni telefoniche

Pagina aggiornata il 24/07/2024

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