Separazioni e divorzi davanti all’avvocato

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L’art 6 della Legge 162/2014 ha previsto la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato il quale procederà alla verifica dei presupposti di legge e a tutti gli adempimenti normativi previsti.
E’ possibile attivare tale nuova procedura di negoziazione assistita sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:

  • nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che rilascia un nullaosta;
  • nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), oltre al vaglio del procuratore della Repubblica potrebbe aggiungersi anche un successivo  passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale quando il Procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Rimangono invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale. L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti e dopo aver acquisito il nullaosta della Procura, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi :
Ufficio Stato Civile
Tel. 0423 873414
Email  anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it

Pagina aggiornata il 24/07/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri