L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di:
- Separazione personale
- di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio
Tale procedura semplificata è rivolta ai coniugi solo quando:
- vi sia accordo tra loro;
- non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti;
- a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi su un determinato bene (quali gli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali o l’accordo di corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio).
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Procedura e modalità di presentazione della domanda
Per attivare le procedure è necessario fissare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile.
Nei soli casi di separazione personale o divorzio secondo condizioni concordate è previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni:
- un primo appuntamento per ricevere le dichiarazioni dei coniugi e per la compilazione e sottoscrizione dell’accordo;
- un secondo appuntamento per la compilazione e la sottoscrizione della conferma dell’accordo.
La mancata comparizione delle parti nel giorno ed orari concordati, senza giustificato motivo, equivale a mancata conferma dell’accordo.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
- residenza di uno dei coniugi.
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono la decorrenza di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel caso di separazione consensuale.
Documenti da presentare
- carta d’identità
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione in base alla casistica (in allegato in fondo alla pagina)
- sentenza di separazione (nel caso di divorzio)
- precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
Costi e modalità di pagamento
All’atto della sottoscrizione dell’accordo di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civile del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, da versare alla Tesoreria del Comune di Volpago del Montello direttamente presso la BANCA INTESA SANPAOLO SPA con bonifico bancario utilizzando Codice IBAN: IT89 H030 6912 1171 0000 0046 450
Con causale “Diritto fisso per separazione consensuale o divorzio”
Per informazioni e per fissare un appuntamento è possibile rivolgersi:
Ufficio Stato Civile
Tel. 0423 873414
Email anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
Allegati:
Pagina aggiornata il 24/07/2024