Richiedere l’accesso agli atti

  • Servizio attivo

Servizio per esercitare il proprio diritto a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini che abbiano un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alle pratiche edilizie alle quali è chiesto l'accesso.

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La richiesta sarà evasa nelle tempistiche convenzionali per il procedimento (30 giorni); in caso di urgenti necessità, dovrai utilizzare l'apposito specifico servizio alternativo "Richiedere l'accesso agli atti- procedura urgente" che permette di ottenere risposta entro 5 giorni lavorativi.

Descrizione

Il diritto di accesso agli atti documentale è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Come fare

Puoi effettuare la richiesta direttamente online. Sarà successivamente possibile seguirne lo stato d'avanzamento nella propria area personale.

L'indirizzo che fornirai nel campo "E-mail contatto" sarà quello in cui riceverai le eventuali comunicazioni telematiche inerenti la pratica.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale) o Carta identità elettronica (CIE);
  • n.1 marca da bollo da € 16,00 in caso di richiesta di copia conforme;
  • delega e documenti di identità dell'eventuale delegante.

Cosa si ottiene

Al termine dell'istruttoria potrai accedere ai documenti richiesti secondo le modalità da te indicate: visione e/o rilascio di copie presso l'ufficio preposto, oppure ricezione digitale.

Tempi e scadenze

Entro 30 giorni*, salve le cause di sospensione e/o interruzione del procedimento previste dalla normativa regolamentare, l'Ente trasmette la documentazione secondo le modalità previste dalla richiesta. Qualora la consultazione o il ritiro avvenga personalmente allo sportello sarà cura dell'Ente comunicare la sede e l'orario dell'ufficio al quale rivolgersi oppure potrai prendere un appuntamento in autonomia tramite la funzione Prenota appuntamento.

La durata del procedimento di 30 giorni che visualizzerai nella sezione “prossimi passi” inviando la richiesta, viene rispettata salvo necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini per l’acquisizione di documentazione integrativa utile allo sviluppo della fase istruttoria, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6. Le eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini verranno comunicate al cittadino.

Nel caso in cui venga negato o differito l'accesso all'atto richiesto, il cittadino entro 30 giorni può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) oppure chiedere, nello stesso termine, al difensore civico regionale competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione ai sensi dell'articolo 25 comma 4 della Legge 241/90.

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*Per richieste urgenti puoi invece utilizzare l'apposito servizio Richiedere l'accesso agli atti - procedura urgente, con tempi di evasione entro 5 giorni lavorativi.

Quanto costa

La vigente Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 12.03.2012 stabilisce le tariffe dei diritti di ricerca e dei costi di riproduzione per pratiche di urbanistica, edilizia privata, tutela ambientale, sviluppo economico, SUAP.

Tariffe del diritto di ricerca

Archivio dal 01/01/2000

  • € 10 per richieste provenienti da proprietari, titolari di diritto reale, affittuari o locatari
  • € 10 per richieste da CTU
  • € 35 per richieste da terzi

Archivio dal 01/01/1980 al 31/12/1999

  • € 15 per richieste provenienti da proprietari, titolari di diritto reale, affittuari o locatari
  • € 15 per richieste da CTU
  • € 45 per richieste da terzi

Archivio storico prima del 31/12/1979

  • € 25 per richieste provenienti da proprietari, titolari di diritto reale, affittuari o locatari
  • € 25 per richieste da CTU
  • € 60 per richieste da terzi

Il costo del diritto di ricerca viene applicato per ogni singola pratica oggetto di richiesta di accesso, anche in caso di sola visione o di consegna dei file in formato elettronico.

Nel caso di richiesta da parte di terzi, dovrà essere corrisposto anche il costo delle spese postali per la notifica ai controinteressati.

 

Costi di riproduzione

  • A4: € 0,60 fisso per atto e € 0,10 per ogni foglio
  • A4 fronte/retro: € 0,60 fisso per atto e € 0,15 per ogni foglio
  • A3: € 0,60 fisso per atto e € 0,20 per ogni foglio
  • A3 fronte/retro: € 0,60 fisso per atto e € 0,30 per ogni foglio

 

Il pagamento sarà richiesto tramite avviso pagoPA:

  • inviando la richiesta online otterrai automaticamente un avviso di pagamento per i primi 10 € da versare contestualmente alla richiesta (in caso contrario non si darà seguito alla domanda)
  • in seguito alla valutazione della tua richiesta ed al conteggio effettivo della documentazione, verrà inviato dall'Ente un secondo avviso di pagamento per il saldo da corrispondere entro i tempi che ti verranno comunicati

 

Inoltre, nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi in copia conforme, sono soggetti all'imposta di bollo sia la richiesta sia i documenti: nella richiesta dovrai inserire la prima marca da bollo da euro 16,00, mentre dovrai fornire le ulteriori marche da bollo secondo le modalità richieste dall’Ente (digitalmente tramite istruttoria oppure di persona allo sportello).

Accedi al servizio

Richiedere l'accesso agli atti

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Legge n.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rende noto che verrà inoltrata copia e comunicazione della presente richiesta di accesso agli atti al controinteressato (Art. 3 D.P.R. 184/2006), ovvero a tutti “….i soggetti …. che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” (art. 22 c.1 lett.c) L. 241/90) che entro 10 giorni possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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