Il 31 gennaio è entrata in vigore la Legge n. 210 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, così detta la legge sul “testamento biologico”.
L’art. 4 di tale legge stabilisce che:
“Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito nominata “fiduciario” che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario deve essere persona maggiorenne e capace di intendere e volere,
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con un atto successivo, che è allegato alle DAT.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.”
Con Le DAT il disponente può richiedere i trattamenti sanitari da eseguirsi, in previsione di una sua eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Con le DAT il disponente non può invece esprimere altre manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte quali la cremazione, la destinazione delle ceneri o l’affidamento dell’urna cineraria e non può esigere trattamenti sanitari contrari alle norme di legge.
L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo nel documento:
- I dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Volpago del Montello);
- L’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le Dat (ad esempio in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- Il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
- I dati del fiduciario e/o fiduciari, se nominati;
- Data e firma.
Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la redazione.
Presentazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (il quale non deve partecipare alla redazione della scrittura né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha solo il compito di riceverla, registrarla e conservarla).
Il cittadino residente nel Comune che è interessato a depositare le propria DAT in Comune deve presentarsi personalmente presso l’Ufficio di Stato Civile con:
- Atto o scrittura contenente le DAT;
- un documento di identità valido e tessera sanitaria/codice fiscale
A seguito del deposito, le DAT verranno protocollate e al depositante verrà consegnata una ricevuta delle stesse; l’Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver consegnato al cittadino l’informativa del Ministero della Salute informa lo stesso che le DAT saranno inserite nella Banca dati nazionale; le DAT saranno allegate in copia al modulo on-line solo ove il disponente abbia espresso esplicito consenso in tal senso.
NOVITA’ Il Ministero della Salute (Decreto del 10 dicembre 2019 n.168, in vigore dal 1 febbraio 2020), ha istituito la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento. In questo registro nazionale saranno raccolte tutte le DAT, anche quelle consegnate al Comune prima dell’entrata in vigore del decreto; queste ultime saranno inviate d’ufficio, in assenza di una esplicita contraria volontà espressa dal disponente. La Banca dati nazionale delle DAT ha la funzione di: – raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento; – garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca; – assicurare la piena accessibilità delle DAT al disponente, al suo fiduciario, e al medico che lo ha in cura, in caso di sua incapacità di autodeterminazione. |
L’Ufficio di Stato Civile può essere contattato al n. 0423 873410 ed è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
lunedì – venerdì | 09:00 – 13:00 |
martedì – mercoledì – giovedì | 09:00 – 12:30 |
mercoledì | 15:00 – 18:00 |
sabato | 09:00 – 11:30 |
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L. n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168
Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018 ( prot. n. 409 dell’ 8 febbraio 2018).
Link al portale del Ministero della Salute – DOSSIER del Ministero della salute sulle DAT
Pagina aggiornata il 24/07/2024