Benessere organizzativo

L’art. 14, comma 5 del D.Lgs 150/09 (Riforma Brunetta) prevede che gli Organismi indipendenti di valutazione curino annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale.
Gli artt. 16, 31 e 74 della suddetta Riforma non ricomprendono l’art. 14 tra le norme applicabili agli enti locali né direttamente né a livello di principi a cui adeguare i propri regolamenti.L’inapplicabilità di tale norma agli enti locali si estenderebbe, pertanto, anche all’art. 20, comma 3 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), per il quale “…le singole amministrazioni devono pubblicare i risultati dell’indagine sui propri siti istituzionali, oltre che trasmetterli alla CIVIT”.
In relazione alle suddette analisi sul benessere organizzativo, la CIVIT ha approvato un modello di rilevazione omogeneo per l’intera P.A., riferendo espressamente lo stesso adempimento agli obblighi previsti dall’art. 14, comma 5 del D.Lgs 150/09 che, come detto, non si applica agli enti locali.

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