Commissione elettorale comunale

Il Consiglio comunale neo eletto, nella prima seduta successiva alle elezioni, procede ad eleggere la Commissione elettorale comunale, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
Tale Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta Consiglieri.
 

Descrizione
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