Cambio di residenza del cittadino comunitario

Descrizione

Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario.

Requisiti del dichiarante
 
I cittadini di Stati appartenenti all’U.E. hanno la facoltà di circolare e di soggiornare liberamente, senza alcuna condizione o formalità, sul territorio italiano per un periodo non superiore ai 3 (tre) mesi, purché in possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Attenzione! La normativa in tema di circolazione e soggiorno prevista per i cittadini comunitari si applica anche ai cittadini degli Stati aderenti al cd. "Spazio europeo" (Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, Liechtenstein, San Marino, Andorra, Città del Vaticano, Islanda).

Al cittadino comunitario che intende rimanere in Italia per più di 3 (tre) mesi è riconosciuto il diritto al soggiorno, a patto che rientri in uno dei seguenti casi:
  • è lavoratore dipendente o autonomo in Italia;
  • non è lavoratore, ma dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e  di  un'assicurazione  sanitaria  o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per  seguirvi  come  attività principale  un  corso  di  studi o di formazione  professionale  e dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e  di  un'assicurazione  sanitaria  o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • è familiare di un cittadino dell'Unione Europea già regolarmente soggiornante in Italia. 
Rientrano nella nozione di “familiare” (art, 2, lett. b, e art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 30/2007): il coniuge o l'unito civilmente; il partner che abbia contratto un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale; i discendenti diretti, propri o del coniuge o partner, se a carico o di età inferiore a 21 anni; gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge o partner), di qualunque grado; ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino comunitario lo assista personalmente.
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in originale, legalizzata e tradotta in lingua italiana.

Il cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo sul  territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno in Italia quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata  dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno  nel  territorio  nazionale  ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi  dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso  il  Centro  per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento  di  attività  lavorativa. In  tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue  un corso di formazione professionale (in tale ipotesi, salvo il caso di disoccupazione  involontaria,  la  conservazione  della  qualità di lavoratore subordinato  presuppone  che  esista  un collegamento tra l'attività professionale  precedentemente  svolta  e  il  corso  di formazione seguito);
e) è donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, purché riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo (non inferiore a 3 mesi) dopo il parto (sentenza C.G.C.E. C-507/12).
 
Al cittadino comunitario che rientra in una delle casistiche elencate in precedenza e che soggiorna in Italia per più di 3 (tre) mesi, si applicano le norme in materia anagrafica vigenti: il soggetto è quindi tenuto a richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune in cui dimora abitualmente, presentando idonea dichiarazione di residenza.

Modalità della dichiarazione di residenza

La dichiarazione di residenza deve essere resa utilizzando il modulo scaricabile qui.
 Il modulo deve essere compilato in stampatello maiuscolo leggibile, sottoscritto dal dichiarante e dagli eventuali altri componenti maggiorenni del nucleo familiare e corredato di fotocopie (o scansioni fronte-retro se si procede all’invio telematico) di:

A. documenti indicati nell’
allegato B alla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 27 aprile 2012, n. 9;
Si precisa che:
  • l’attività lavorativa subordinata può essere dimostrata esibendo (alternativamente): il contratto di lavoro; la comunicazione di assunzione inviata al centro per l’impiego (all’INPS per i collaboratori domestici); l’ultima busta paga;
  • l’attività lavorativa autonoma può essere dimostrata esibendo (alternativamente): iscrizione alla Camera di Commercio; iscrizione in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo;
  • il possesso di sufficienti risorse economiche può essere dimostrato esibendo documentazione idonea o anche autodichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (si veda il modulo di auto-dichiarazione nella sezione "documenti e modulistica" del presente sito). L’Ufficio si riserva di verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse, che possono consistere in entrate periodiche oppure in un capitale accumulato. Il parametro di valutazione della sufficienza delle risorse economiche è rappresentato dal reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare;
  • la titolarità di idonea copertura assicurativa (o l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale) deve essere dimostrata esibendo idonea documentazione (debitamente tradotta e legalizzata se in lingua straniera);
  • la partecipazione a corsi di studi o corsi formativi/professionali deve essere dimostrata esibendo idonea documentazione di iscrizione.
B. documentazione comprovante il titolo a dimorare nell’immobile (proprietà; locazione; comodato; eventuale assenso dell’avente diritto);

C. in caso di trasferimento della residenza di un minorenne, assenso di colui che esercita la potestà genitoriale, se costui non ha trasferito la propria residenza insieme al minore;
 
D. 
in caso di trasferimento della residenza con ingresso in un nucleo familiare già residente, assenso all’ingresso in famiglia.
 
La documentazione di cui all’elenco che precede deve essere presentata per tutti i soggetti interessati dalla dichiarazione.
La mancata compilazione dei campi obbligatori (contrassegnati nel modulo da un asterisco), la mancanza delle firme e/o della fotocopia/scansione dei documenti di riconoscimento comportano l’improcedibilità della domanda.
 
La modulistica può essere presentata:
- per raccomandata all'indirizzo: "Comune di Volpago del Montello – Uffici Demografici –  Piazza Ercole Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV);
- di persona, presentandosi presso lo sportello degli Uffici Demografici in orario di apertura al pubblico;
- per via telematica, agli indirizzi: volpago@pec.comunevolpago.it; anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni (alternative):
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e dei maggiorenni componenti il nucleo familiare siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice; oppure
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; oppure
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; oppure
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.

Iter e tempistiche della procedura

La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale d'Anagrafe, che, esaminata la completezza della dichiarazione, effettua le registrazioni entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione medesima. Gli effetti giuridici decorrono dalla data della dichiarazione. Entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione delle dichiarazioni, l’Ufficio accerta (anche avvalendosi della Polizia Locale) l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione anagrafica.

Costi

Il procedimento è gratuito.

Normativa di riferimento

L. 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Informazioni
Per richiedere informazioni: anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
 

Riferimenti e contatti

Ufficio:               Anagrafe

Referenti:          Meri Facchin, Ilaria Garbuio, Valentina Lacquaniti, Nica Zanatta

Responsabile:   dott.ssa Angela Tibolla

Indirizzo:            Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)

Telefono:            +39 0423 873410

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