Attestazioni di soggiorno per cittadini comunitari

Descrizione

Attestazione di soggiorno e di soggiorno permanente in Italia del cittadino comunitario.

Requisiti del richiedente

I cittadini di Stati appartenenti all’U.E. hanno la facoltà di circolare e di soggiornare liberamente, senza alcuna condizione o formalità, sul territorio italiano per un periodo non superiore ai 3 (tre) mesi, purché in possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Attenzione! La normativa in tema di circolazione e soggiorno prevista per i cittadini comunitari si applica anche ai cittadini degli Stati aderenti al cd. "Spazio europeo" (Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, Liechtenstein, San Marino, Andorra, Città del Vaticano, Islanda).

Al cittadino comunitario che intende rimanere in Italia per più di 3 (tre) mesi è riconosciuto il diritto al soggiorno, a patto che rientri in uno dei seguenti casi:
  • è lavoratore dipendente o autonomo in Italia;
  • non è lavoratore, ma dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e  di  un'assicurazione  sanitaria  o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per  seguirvi  come  attivita'  principale  un  corso  di  studi o di formazione  professionale  e dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato e  di  un'assicurazione  sanitaria  o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • è familiare di un cittadino dell'Unione Europea già regolarmente soggiornante in Italia. 
Attenzione! Rientrano nella nozione di “familiare” (art, 2, lett. b, e art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 30/2007): il coniuge o l'unito civilmente; il partner che abbia contratto un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale; i discendenti diretti, propri o del coniuge o partner, se a carico o di età inferiore a 21 anni; gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge o partner), di qualunque grado; ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino comunitario lo assista personalmente.
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in originale, legalizzata e tradotta in lingua italiana.


Il cittadino comunitario, già lavoratore subordinato o autonomo sul  territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno in Italia quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata  dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno  nel  territorio  nazionale  ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
c) è in  stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività  lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale (in tale ipotesi, salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista  un collegamento tra l'attività professionale  precedentemente svolta e il corso di formazione seguito);
e) è donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa di una gravidanza, purché riprenda il lavoro o trovi un nuovo impiego entro un ragionevole periodo di tempo (non inferiore a 3 mesi) dopo il parto (sentenza C.G.C.E. C-507/12).
 
Al cittadino comunitario che possegga tutti i requisiti per soggiornare regolarmente in Italia per periodi superiori ai 3 mesi (si vedano le casistiche elencate in precedenza) può essere rilasciata un’attestazione di soggiorno.
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 (cinque) anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate.

Attenzione! Il diritto al soggiorno permanente viene conservato: in caso di assenze dal territorio italiano che non  superino complessivamente i sei mesi l'anno; in caso di assenze di durata  superiore ai sei mesi l’anno, per  l'assolvimento di obblighi militari ovvero per assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza  e  la  maternità,  malattia  grave,  studi  o formazione professionale  o  distacco  per  motivi  di  lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
Il  diritto  di  soggiorno  permanente  si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a 2 anni consecutivi.
Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni normalmente previsti nei seguenti casi:
  • lavoratore subordinato o autonomo che cessa l’attività al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia (ove  il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge  non  riconosce  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia, la condizione   relativa  all'età  è  considerata  soddisfatta  quando l'interessato ha raggiunto i 60 anni);
  • lavoratore subordinato posto in condizione di prepensionamento, purché abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
  • lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni e che cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
  • lavoratore che, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi:
  • Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
  • il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
  • il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.
Il diritto di soggiorno permanente maturato anticipatamente è esteso al familiare che soggiorna in Italia con il lavoratore.
Il familiare extracomunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino comunitario, ha diritto al soggiorno permanente.
I figli minori di cittadini comunitari che acquistano il diritto al soggiorno permanente, acquistano essi stessi, automaticamente, il medesimo diritto, a prescindere dal periodo di presenza sul territorio nazionale. I figli minori possono essere iscritti sull’attestato di soggiorno permanente dei genitori.

 

Modalità della richiesta

-  Per l'attestazione di soggiorno:

Se la richiesta è contestuale alla richiesta di iscrizione anagrafica, non serve presentare ulteriore documentazione; l’attestato viene rilasciato, a richiesta, in sede di conferma dell’iscrizione anagrafica.

Se la richiesta è successiva alla richiesta di iscrizione anagrafica, è necessario provvedere a una nuova verifica dei requisiti previsti dalla legge vigente per la regolarità del soggiorno.

Dovranno, perciò, essere presentati i documenti indicati nell’allegato B alla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, 27 aprile 2012, n. 9.
Si precisa che:
  • l’attività lavorativa subordinata può essere dimostrata esibendo (alternativamente): il contratto di lavoro; la comunicazione di assunzione inviata al centro per l’impiego (all’INPS per i collaboratori domestici); l’ultima busta paga;
  • l’attività lavorativa autonoma può essere dimostrata esibendo (alternativamente): iscrizione alla Camera di Commercio; iscrizione in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA; contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo;
  • il possesso di sufficienti risorse economiche può essere dimostrato esibendo documentazione idonea o anche autodichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (vd. modulo di auto-dichiarazione). L’Ufficio si riserva di verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse possono consistere in entrate periodiche oppure in un capitale accumulato. Il parametro di valutazione della sufficienza delle risorse economiche è rappresentato dal reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e varia a seconda del numero di componenti del nucleo familiare;
  • la titolarità di idonea copertura assicurativa (o l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale) deve essere dimostrata esibendo idonea documentazione (se straniera, debitamente tradotta e legalizzata);
  • la partecipazione a corsi di studi o corsi formativi/professionali deve essere dimostrata esibendo idonea documentazione di iscrizione.

-  Per l'attestazione di soggiorno permanente:
 
Deve essere fornita all’Ufficio documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica per un intervallo temporale di 5 anni antecedenti e continuativi.


La richiesta delle attestazioni – che deve essere in regola con le prescrizioni di legge in materia di assolvimento dell’imposta di bollo (vd. paragrafo “costi”) – può essere presentata:
- per raccomandata all'indirizzo: "Comune di Volpago del Montello – Uffici Demografici –  Piazza Ercole Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV);
- di persona, presentandosi presso lo sportello degli Uffici Demografici in orario di apertura al pubblico;
- per via telematica, agli indirizzi: volpago@pec.comunevolpago.it; anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
La trasmissione per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni (alternative):
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e dei maggiorenni componenti il nucleo familiare siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice; oppure
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; oppure
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; oppure
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.

Iter e tempistiche della procedura

La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale d'Anagrafe, che, esaminata la completezza della documentazione fornita e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, rilascia le attestazioni entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Costi

Le richieste e le attestazioni, per legge, devono essere in carta bollata (D.P.R. n. 642/1972).

Sono dovute:

-una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta;

-una marca da bollo da € 16,00 per ogni attestazione rilasciata;

-€ 0,52 in contanti a titolo di diritti di segreteria per ogni attestazione rilasciata.

Attenzione! il richiedente deve preventivamente munirsi delle marche da bollo acquistandole negli esercizi autorizzati: l’Ufficio Anagrafe non vende valori bollati.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; L. 24 dicembre 1954, n. 1228; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
 
Informazioni

Per richiedere informazioni: anagrafe@comune.volpago-del-montello.tv.it
 

Riferimenti e contatti

Ufficio:               Anagrafe

Referenti:          Meri Facchin, Ilaria Garbuio, Valentina Lacquaniti, Nica Zanatta

Responsabile:   dott.ssa Angela Tibolla

Indirizzo:            Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)

Telefono:            +39 0423 873410

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